Molte cause che si dibattono all’interno delle aule di giustizia italiane vertono attorno ad argomenti tecnici e, pertanto, il Giudice si affida a un Consulente tecnico di ufficio (CTU) al fine di formulare in modo compiuto, informato e ragionato la propria sentenza. Si pensi, per esempio, a cause che riguardano i danni provocati dallo schianto di un albero (in che condizioni era prima dello schianto? la manutenzione era corretta? da quanto tempo la pianta era a dimora?), alla determinazione dell’indennizzo in caso di esproprio oppure al calcolo del valore dell’asse ereditario in caso di successione.
Nel momento in cui il Giudice – sovente su richiesta delle Parti in causa – richiede una consulenza tecnica di ufficio, le Parti possono nominare un proprio consulente di fiducia che prende il nome di Consulente tecnico di parte (CTP).
Il ruolo del CTP, quindi, è quello di assistere tecnicamente i propri clienti. Quali sono i mezzi a sua disposizione? Per comprenderlo occorre considerare che il mandato del CTU si materializza attraverso il deposito di una relazione tecnica presso gli uffici del Tribunale (o della Corte). Prima che questo avvenga, tuttavia, i CTP (e i Legali) possono prendere visione di una bozza di relazione e proporre le proprie osservazioni, aggiungere elementi e chiedere la revisione di certe affermazioni che possono incidere sulla ricostruzione tecnica dalla quale scaturirà la sentenza.
Inoltre, di norma, prima di redigere la propria bozza di relazione, il CTU riceve dal CTP una memoria, ossia il punto di vista tecnico della Parte in causa. In questo modo, prima del deposito della relazione definitiva, il CTU ha modo di ascoltare più volte il parere delle Parti e di affinare il proprio elaborato affinchè sia il più esaustivo possibile.
Nel caso in cui per espletare la consulenza siano necessari indagini presso i luoghi oggetto di causa, il CTP accompagna il CTU in modo da garantire sempre il contraddittorio.
Si segnala che la scelta di avvalersi o meno di una consulenza tecnica di parte è lasciata alla discrezione delle Parti. Alle operazioni del CTU, infatti, possono sempre partecipare sia le Parti in causa sia i Legali di parte.
Un procedimento analogo si ha nel caso di accertamento tecnico preventivo, procedura di verifica tecnica che precede la causa vera e propria.